[1]Firma, ratifica e adesione

[2]1. Il presente accordo e' aperto alla firma di qualsiasi Stato membro il 19 febbraio 2013.

[3]2. Il presente accordo e' sottoposto a ratifica conformemente alle rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea («depositario»).

[4]3. Ciascuno Stato membro che abbia firmato il presente accordo notifica alla Commissione europea la sua ratifica dell'accordo al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012.

[5]4. Il presente accordo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art84 · fonte su Normattiva