[1]Lingue dell'accordo

[2]1. Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[3]2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i testi di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art88 · fonte su Normattiva