Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di "stagiaires" concluso a Roma il 12 luglio 1956
Art. 2 (Approvazione)
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 12 dell'Accordo stesso.
Testo vigente dal 31 marzo 1958
