[1]Allegato
[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI BERMUDA PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE
[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda (autorizzato dal Governo del Regno unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord) nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale
[4]Hanno convenuto quanto segue:
[5]Art. 1. Ambito di applicazione dell'Accordo
[6]1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, ivi comprese le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la verifica, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalita' previste all'articolo 8. 2. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi e dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.
Testo vigente dal 25 novembre 2016
