Art. 3 (Approvazione) — Copertura finanziaria
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 12.500 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri per gli anni 2008 e 2009 ed al Ministero della solidarieta' sociale a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 27 gennaio 2009
