Art. 23 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Validita' della prova dell'origine
[2]1 La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione
[3]2 Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo I possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a circostanze eccezionali
[4]3 Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine
Testo vigente dal 20 agosto 2004
