Art. 9 (Accordo Protocollo n. 4)
[1]Accessori, pezzi di ricambio e utensili
[2]Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione
Testo vigente dal 20 agosto 2004
