[1]Accessori, pezzi di ricambio e utensili

[2]Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione

Testo vigente dal 20 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~accordo-protocollo-n-4-art9 · fonte su Normattiva