[1]con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

[2]Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati Gli elementi principali di tali convenzioni sono - il dialogo politico, - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'OMC, - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo, - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settori della giustizia e degli affari interni All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo La disponibilita' della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea

Testo vigente dal 20 agosto 2004

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219~art12 · fonte su Normattiva