Art. 6 (Convenzione)
[1]: Il Consiglio
[2]1. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti dei Membri e si riunisce in sessioni ordinarie da tenersi ogni tre anni. Una sessione straordinaria potra' essere tenuta a richiesta di un membro o del Comitato Direttivo, quando la richiesta abbia l'approvazione della maggioranza dei membri. 2. Il Consiglio dovra':
- a)designare i membri del Comitato in accordo con quanto previsto dall'art. 8, par-2), c), e d);
- b)approvare la nomina del Direttore come previsto dall'art. 8 par. 4, sottopar. d);
- c)stabilire il quadro delle politiche per il lavoro dell'Istituto;
- d)prendere decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria, o amministrativa, sottoposte dai Membri, dalla Conferenza o dal Comitato Direttivo;
- e)approvare ed emendare, a maggioranza semplice, le sue Norme Statutarie. 3. Ogni Membro avra' diritto a un voto. Le decisioni saranno prese per consenso, salvo sia diversamente stabilito dalla Convenzione.
Testo vigente dal 28 gennaio 2009
