[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI Il Governo della Repubblica Italiana e Governo della Repubblica Tunisina, di seguito nominati "parti contraenti": - Per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita'). - Per la Repubblica Tunisina, il Ministero del Trasporto (Direzione Generale dei Trasporti Terrestri), desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Paesi e allo scopo di organizzare e facilitare il trasporto di persone e merci tra i due Paesi nonche' il transito sui rispettivi territori, sulla base dei reciproci vantaggi e mutui interessi, hanno convenuto quanto segue:

[2]Articolo 1 - Campo di applicazione

[3]1. Il presente Accordo si applica ai trasporti su strada, eseguiti da trasportatori stabiliti sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente e per mezzo di veicoli, come definiti all'articolo 2 del presente Accordo, immatricolati sul territorio di una o dell'altra Parte Contraente, in partenza dal territorio di una o dell'altra Parte Contraente o a destinazione del territorio di una o dell'altra Parte Contraente oppure in transito attraverso il territorio di una o dell'altra Parte Contraente. 2. Il trasporto di persone tra i territori delle due Parti Contraenti, compreso quello di transito, e' effettuato in conformita' con la normativa vigente sull'ingresso e il soggiorno di persone nel territorio delle due parti Contraenti.

Testo vigente dal 22 dicembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;219~accordo-art1 · fonte su Normattiva