1. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente che raggiunge il diritto a una prestazione ai sensi dell'articolo 14 puo' scegliere di non avvalersi delle disposizioni di detto articolo. In tal caso le prestazioni, alle quali egli ha diritto ai sensi della legislazione di ciascuna Parte, saranno a lui pagate separatamente da ciascun Organismo di assicurazione competente, prendendo in considerazione soltanto i periodi durante i quali detto cittadino e' stato assicurato secondo la propria legislazione ed i contributi versati (o accreditati come versati) secondo la stessa legislazione. 2. Lo stesso cittadino avra' diritto ad esercitare una nuova opzione tra l'avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 14 e quelle di cui al presente articolo ogni qualvolta vi abbia interesse.
Testo vigente dal 17 aprile 1953
