Miscele e succedanei
- 1)I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffe' ai fini della rivendita in commercio con la denominazione di caffe'. I Membri si adoperano per vietare la pubblicita' e la vendita, con il nome di caffe', di prodotti che contengono meno dell'equivalente del 95% di caffe' verde come materia prima di base.
- 2)Il Consiglio puo' chiedere a qualsiasi paese Membro di prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Articolo.
- 3)Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.
Testo vigente dal 2 marzo 2005
