Miscele e succedanei

  • 1)I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffe' ai fini della rivendita in commercio con la denominazione di caffe'. I Membri si adoperano per vietare la pubblicita' e la vendita, con il nome di caffe', di prodotti che contengono meno dell'equivalente del 95% di caffe' verde come materia prima di base.
  • 2)Il Consiglio puo' chiedere a qualsiasi paese Membro di prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Articolo.
  • 3)Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione riguardo all'osservanza delle norme del presente articolo.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art36 · fonte su Normattiva