Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005
Art. 2 (Approvazione) — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposte dall'articolo 37 della Convenzione stessa.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
