I due Stati prendono, nel quadro delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, i provvedimenti necessari per assicurare la sorveglianza e la manutenzione della demarcazione del confine e per prevenire e se necessario punire atti di distruzione, di deterioramento e di utilizzazione inadeguata dei termini, riferimenti ed altri segni di demarcazione.
Testo vigente dal 4 giugno 1986
