I due Stati prendono, nel quadro delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, i provvedimenti necessari per assicurare la sorveglianza e la manutenzione della demarcazione del confine e per prevenire e se necessario punire atti di distruzione, di deterioramento e di utilizzazione inadeguata dei termini, riferimenti ed altri segni di demarcazione.

Testo vigente dal 4 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~accordo-art2 · fonte su Normattiva