Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.
Testo vigente dal 4 giugno 1986
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 17 dell'accordo e allo scambio di note.
Testo vigente dal 4 giugno 1986
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1986-05-15;231~art2 · fonte su Normattiva