[1]Allegato

[2]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

[3]Articolo 1 Oggetto e Ambito di applicazione dell'Accordo

[4]Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, Tali informazioni comprendono le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Testo vigente dal 21 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;231~accordo-art1 · fonte su Normattiva