1. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini georgiani legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili in Georgia, la Georgia si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art20 · fonte su Normattiva