1. Ciascuna Parte puo' adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversi relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di cooperazione puo' risolvere la controversia mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati un'unica parte nella controversia. Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti. 4. Il consiglio di cooperazione puo' stabilire norme di procedura per la composizione delle controversie.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art92 · fonte su Normattiva