e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

  • a)l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
  • b)la misura richiesta;
  • c)l'oggetto e il motivo della domanda;
  • d)le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
  • e)ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  • f)una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~protocollo-art6 · fonte su Normattiva