[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666 contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le seguenti modificazioni:

[9]Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

[10]« Art. 14. - Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' vietato al notaro di fare concorrenza ai collegai servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicita', o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

[11]« Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, e' vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non piu' di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volonta' ne' quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilita' o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.

[12]« II notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti e' punito a norma del citato art. 147 ».

[13]« Ant. 18. - Al notaro e' dovuto:

  • a)per gli atti di cui all'art. 1, numeri 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive modificazioni;
  • b)per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di L. 10 per ciascun libro;
  • c)per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni;
  • d)per gli atti di cui all'art. 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lett. a) se trattisi di copie od estratti di documenti, e l'onorario ad ore come alla lett. c) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali.

[14]« Il diritto di inscrizione a repertorio di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384, e' dovuto, per gli atti indicati alla lett. b), nella misura di L. 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio e' stabilita in L. 1 ».

[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[16]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1937 - Anno XVI

[17]VITTORIO EMANUELE

[18]MUSSOLINI - SOLMI - DI REVEL

[19]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo vigente dal 1 febbraio 1938

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urn:nir:stato:legge:1937-12-30;2358~art1 · fonte del testo

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