[1]INDIPENDENTI

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che:

  • a)tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o
  • b)se e' presente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio della sua attivita' per un periodo che oltrepassa in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; in tali circostanze, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili alle attivita' svolte in detto altro Stato.

[3]2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 1 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;242~convenzione-art14 · fonte su Normattiva