[1]fiscale dei locali consolari

[2]1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per cio' che riguarda:

  • a)l'acquisizione della proprieta', possesso o godimento, la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare;
  • b)l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, in conformita' con la legislazione dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dalle imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 29.

[3]2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto ditale Stato.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art17 · fonte su Normattiva