[1]dalla registrazione e dal permesso di residenza o di soggiorno

[2]1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza o di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non e' impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art25 · fonte su Normattiva