[1]e fine dei privilegi e delle immunita' consolari

[2]1. Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione dal momento del loro ingesso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano gia' su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare. 2. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: dal momento in cui il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunita' in conformita' del comma 1 del presente articolo o dalla data del loro arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla quale diventano membri della famiglia o del personale privato. 3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli dei membri della sua famiglia o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole a tal fine e continuano ad applicarsi fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al comma 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunita' terminano dal momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine successivo ragionevole, i loro privilegi e le loro immunita' continuano a sussistere fino al momento della partenza. 4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua comunque a sussistere senza limiti di durata. 5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed immunita' di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure lo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art31 · fonte su Normattiva