Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 11 agosto 2006

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 254/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 2014

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 20…

    Art. 3 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 · Art. 1 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12

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  • Ordinanza n. 269/2015

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2015

    riuniti i giudizi, 1) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con mo…

    Art. 11 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

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  • Ordinanza n. 394/2008

    Questione infondata
    28 novembre 2008

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha sostituito, in riferimento all'ICI e con effetto ex tunc , la disciplina dettata dall'art. 11- quaterdecies , comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, disponendo che un'area è da considerare fabbricabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo», va disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente ha adeguatamente motivato sia sulla applicabilità della disposizione denunciata - di interpretazione autentica (per la parte che interessa ai fini di causa) dell'art. 2, comma 1, lettera b ), primo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e quindi dotata di efficacia retroattiva - nel giudizio a quo, sia sulle caratteristiche urbanistiche del terreno del contribuente, la cui stima secondo il valore venale in comune commercio è stata contestata in giudizio.

    Art. 42 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-08-04;248~art1 · fonte su Normattiva