[1]Contesto di impiego

[2]1. L'MLF puo' essere impiegata in un contesto trilaterale o multilaterale, in conformita' con quanto indicato nelle disposizioni pertinenti del presente Accordo e del Memorandum di Intesa attuativo - MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale». 2. L'MLF puo' essere impiegata come parte di una Forza sotto mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o nell'ambito una Forza guidata da una organizzazione internazionale, in conformita' con i principi della Carta delle Nazioni Unite. 3. La decisione di schierare l'MLF sara' adottata con decisione unanime delle Parti e sara' ulteriormente regolamentata attraverso il MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale». 4. Dipendentemente dalle possibili limitazioni imposte dalla legislazione interna di una delle Parti, dalle decisioni politiche di alto livello di una delle Parti o dalle capacita' operative delle Unita' designate delle Parti, l'MLF potra' essere utilizzata da un numero limitato di Parti ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e conformemente con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 5 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;249~accordo-art2 · fonte su Normattiva