Art. 1 (Trattato)
[1]TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO DI SPAGNA, RECANTE STATUTO DI EUROFOR
[2]Preambolo
[3]Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana e la Repubblica portoghese Di seguito denominate "le Parti", Considerato il Trattato di collaborazione in materia economica, socio-culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo che completa e modifica il Trattato di Bruxelles firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, Considerato il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, Considerato il Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 emendato dal Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, in particolare l'articolo 17, Considerata la dichiarazione comune su EUROFOR dei Ministri degli Esteri e della Difesa di Spagna, Francia, Italia e Portogallo, adottata il 15 maggio 1995 a Lisbona, Allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'identita' europea di sicurezza e di difesa nonche' al consolidamento della politica comune europea in materia di sicurezza e di difesa, convengono quanto segue:
[4]Articolo 1
[5]Oggetto del presente trattato e' la definizione dei principi fondamentali relativi allo statuto, allo stazionamento, alle modalita' organizzative e al funzionamento della forza multinazionale europea di seguito denominata EUROFOR.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
