Art. 14 (Trattato)
1. Le patenti di guida militari rilasciate da ciascuna delle Parti sono valide anche nel territorio di tutti gli Stati Parte del presente Trattato e consentono in servizio di guidare tutti gli automezzi di EUROFOR per la categoria corrispondente. 2. Gli automezzi militari conservano la targa dello Stato di appartenenza e sono dotati di un segno distintivo di EUROFOR.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
