1. Le patenti di guida militari rilasciate da ciascuna delle Parti sono valide anche nel territorio di tutti gli Stati Parte del presente Trattato e consentono in servizio di guidare tutti gli automezzi di EUROFOR per la categoria corrispondente. 2. Gli automezzi militari conservano la targa dello Stato di appartenenza e sono dotati di un segno distintivo di EUROFOR.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art14 · fonte su Normattiva