Art. 20 (Accordo) — Durata
Il presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Grande - Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista l'Accordo Culturale e Scientifico firmato a Roma il 18 dicembre 1984. I programmi di collaborazione concordati in base ad esso saranno portati a termine come convenuto. Eventuali modifiche al presente Accordo entreranno in vigore con le stesse procedure previste nel successivo articolo 21.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
