All'articolo 3, comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel computo dei termini previsti dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari". Conseguentemente i termini per l'esercizio delle deleghe legislative stabilite all'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996 sono fissati al 30 novembre 1997, fermo restando quanto disposto dal comma 133 del medesimo articolo 3.

Testo vigente dal 6 agosto 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-07-31;259~art3 · fonte su Normattiva