relative alle domande di brevetto nazionale
- 1)La divisione di esame o la commissione di ricorso possono invitare il richiedente a indicare, entro un termine da esse assegnatogli, i Paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per una parte dell'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande.
- 2)Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
Testo vigente dal 7 giugno 1978
