relative alle domande di brevetto nazionale

  • 1)La divisione di esame o la commissione di ricorso possono invitare il richiedente a indicare, entro un termine da esse assegnatogli, i Paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per una parte dell'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande.
  • 2)Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art124 · fonte su Normattiva