Gli assortimenti, definiti dalla regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-4-art10 · fonte su Normattiva