[1]- Il personale del segretariato
[2]1. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, il personale del segretariato e' sottoposto allo statuto del personale, adottato dal Consiglio con decisione conforme all'articolo 5.2(b). Le condizioni di impiego di un membro del segretariato non soggetto a detto statuto sono sottoposte alla legislazione in vigore nello Stato in cui l'interessato svolge la sua attivita'. 2. Il reclutamento del personale e' effettuato in base alla sua qualificazione, tenuto conto del carattere internazionale dell'Eumetsat. Nessun impiego puo' essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro. 3. Personale di enti nazionali degli Stati membri puo' essere impiegato dall'Eumetsat, o essere distaccato presso l'Eumetsat per un determinato periodo di tempo. 4. Il Consiglio approva, conformemente all'articolo 5.2(d), la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore, quale definito dallo statuto del personale. Gli altri membri del personale sono nominati e licenziati dal Direttore che opera su delega del Consiglio. Il Direttore ha autorita' sull'insieme del personale. 5. Gli Stati membri devono rispettare il carattere internazionale delle responsabilita' del Direttore e del personale del segretariato. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore ed il personale del segretariato non possono sollecitare ne ricevere istruzioni da nessun governo ne' da alcuna autorita' esterna all'Eumetsat.
Testo vigente dal 16 giugno 1986
