Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrati e all'estradizione conclusa a Roma n. 15 novembre 1967.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~approvazione-art1 · fonte su Normattiva