Saranno sottoposti ad estradizione:

  • 1)gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della liberta' di almeno un anno;
  • 2)gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, a una pena restrittiva della liberta' di almeno sei mesi.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art16 · fonte su Normattiva