Saranno sottoposti ad estradizione:
- 1)gli individui che sono perseguiti per crimini o delitti puniti dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della liberta' di almeno un anno;
- 2)gli individui che sono condannati, in contraddittorio o in contumacia dai tribunali dello Stato richiedente per crimini o delitti puniti dalla legge dello Stato richiesto, a una pena restrittiva della liberta' di almeno sei mesi.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
