1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 3 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;27~art3 · fonte su Normattiva