È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5- ter , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, impugnato, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che, «al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo». La questione risulta proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, essendosi il rimettente limitato a dedurre una serie di generiche perplessità prive di alcun riferimento concreto ad effettivi condizionamenti esterni, idonei ad inficiare la propria imparzialità ed indipendenza nell'adozione del provvedimento giurisdizionale oggetto del giudizio principale. Inoltre, le motivazioni addotte a sostegno delle asserite lesioni ai parametri costituzionali invocati risultano fondate esclusivamente su meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, estranei in quanto tali al controllo di costituzionalità. Sull'estraneità al controllo di costituzionalità dei meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 329/2009.
Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 111 cost.