Art. 8 (Convenzione)
[1]DI PROTOCOLLI
[2]1. La Conferenza delle Parti, puo', durante una riunione, adottare protocolli alla presente Convenzione conformemente all'articolo 2. 2. Il testo di ogni protocollo proposto e' comunicato dal segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della suddetta riunione.
Testo vigente dal 21 luglio 1988
