[1]ALLEGATO I

[2]STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI

[4]Funzioni del Segretariato

[5]1. Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti. 2. Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. Trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli; b. Supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.

[6]3. Il Segretariato coordina le attivita' di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. Funge da unita' centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A); b. Cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; c. Armonizza le attivita' di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati; d. Assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti.

[7]4. Il Segretariato svolge attivita' di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione; b. Cura l'informazione sulle attivita' della Convenzione; c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico; d. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti; e. Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti.

[8]5. Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. Prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell'Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie estraordinarie della Conferenza delle Alpi (Articolo 5, paragrafo 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (Articolo 8 della Convenzione), nonche' le sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; b. Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonche' delle sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; c. Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione; d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilita' appropriata ai documenti in esso contenuti; e. Trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.

[9]6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonche' dalla Conferenza delle Alpi.

[10]7. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente puo' assegnare specifici compiti al Segretariato.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~allegato-i-art1 · fonte su Normattiva