[1]ALLEGATO I
[2]STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI
[3]Articolo 1
[4]Funzioni del Segretariato
[5]1. Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti. 2. Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. Trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli; b. Supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti.
[6]3. Il Segretariato coordina le attivita' di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. Funge da unita' centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A); b. Cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; c. Armonizza le attivita' di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati; d. Assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti.
[7]4. Il Segretariato svolge attivita' di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione; b. Cura l'informazione sulle attivita' della Convenzione; c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico; d. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti; e. Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti.
[8]5. Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. Prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell'Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie estraordinarie della Conferenza delle Alpi (Articolo 5, paragrafo 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (Articolo 8 della Convenzione), nonche' le sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; b. Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonche' delle sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; c. Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione; d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilita' appropriata ai documenti in esso contenuti; e. Trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti.
[9]6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonche' dalla Conferenza delle Alpi.
[10]7. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente puo' assegnare specifici compiti al Segretariato.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
