[1]Articolo V Responsabilita'
[2](a) Responsabilita' internazionale
[3]In ragione delle attivita' del Segretariato, svolte su territorio italiano, il Governo non dovra' incorrere in alcun tipo di responsabilita' internazionale per atti o omissioni del Segretariato o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avra' diritto di fare ricorso contro il Segretariato.
[4](b) Assicurazione per responsabilita'
[5]Il Segretariato dovra' disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilita' ai sensi del presente Accordo.
Testo vigente dal 5 gennaio 2006
