regolanti le Comunicazioni a. Il Centro puo' costruire, porre in essere ed usare quelle radio stazioni e relays militari che possono essere richieste per le sue funzioni operative. Tuttavia, il Centro e le competenti Autorita' Italiane stipuleranno previ accordi relativi alla dislocazione di tali radio stazioni ed ai dettagli tecnici relativi alle apparecchiature da usare. Radio relays convenzionali tra punti fissi e stazioni emittenti di programmi non saranno consentiti. Le frequenze da usare per operare una radio stazione di servizio del Centro sono soggette al rilascio da parte delle competenti Autorita' Italiane. Le procedure per l'uso delle frequenze, come esposte nel relativo documento pubblicato dalla Agenzia Europea Radio Frequenze, troveranno applicazione, tenendo conto delle riserve finali imposte dall'Italia in questo documento. Segnali di chiamata per le radio stazioni di servizio del Centro saranno assegnati in accordo con la politica nazionale delle Autorita' Italiane. Le richieste per l'assegnazione di frequenze dovranno essere inoltrate allo Stato Maggiore della Difesa, Reparto T.E.I. Le radio stazioni militari saranno usate dal Centro esclusivamente per scopi ufficiali. b. Le richieste per impianti telefonici, telex, telefax e radiotelefoni saranno avanzate direttamente dal Centro alle Autorita' Postali e delle Telecomunicazioni ed alle compagnie telefoniche. Le richieste per l'uso temporaneo o permanente di circuiti telefonici e telegrafici a lunga distanza, richiesti per le attivita' del Centro, saranno avanzate allo Stato Maggiore della Difesa (Reparto T.E.I.) c. Le tariffe da corrispondere per l'uso di circuiti telefonici e telegrafici a lunga distanza, nazionali od internazionali, e per le connessioni radiotelefoniche, di proprieta' delle Autorita' Postali e delle Telecomunicazioni e delle compagnie telefoniche, saranno quelle addebitate alle Forze Armate Italiane.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art19 · fonte su Normattiva