fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti.stituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della -ollaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunira' alternativamente a Roma e a Ierevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.
Testo vigente dal 4 marzo 2005
