fine di garantire l'esecuzione degli obblighi specificati dal presente Accordo, le Parti.stituiranno una Commissione Congiunta con il compito di visionare lo sviluppo della -ollaborazione culturale, scientifica e tecnologica e di stendere dei programmi pluriennali di esecuzione dell'Accordo. La Commissione Congiunta si riunira' alternativamente a Roma e a Ierevan. Le Parti si scambieranno informazioni riguardo ai loro rappresentanti.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;28~accordo-art16 · fonte su Normattiva