Con l'espressione "studi parziali" si indica qualunque tipo di informazione scolastica che non costituisca ciclo o livello di studio completo per durata o per contenuto didattico-culturale, secondo quanto previsto dalla legislazione scolastica vigente nello Stato nel quale gli studi stessi sono stati seguiti. La convalida degli studi parziali sara' concessa prendendo in considerazione le materie di insegnamento cosi' come la preparazione conseguita dall'interessato, in conformita' alle disposizioni applicabili dal sistema scolastico dello Stato che convalida.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;285~art7 · fonte su Normattiva