[1]Nel caso che sorga una controversia su una questione regolata dal presente Accordo e la divergenza non possa essere risoluta amichevolmente in un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della sua notificazione da parte di una delle Alte Parti contraenti all'altra, essa sara' risoluta da un arbitro eletto d'accordo fra le Parti stesse.
[2]Se le Alte Parti contraenti non si mettessero d'accordo sulla designazione dell'arbitro nel termine di un mese, detto arbitro sara' nominato su richiesta di una delle Parti predette dalla Corte permanente di giustizia internazionale dell' Aja.
[3]La procedura d'arbitrato sara' stabilita dall'arbitro stesso.
[4]L'arbitro potra' fare le indagini che giudichera' necessarie e rivolgersi direttamente alle autorita' centrali di ciascuna delle Alte Parti contraenti, le quali saranno obbligate a dar corso al piu' presto possibile alle Commissioni rogatorie del medesimo.
[5]Ciascuno degli Stati interessati avra' il diritto di intervenire nella procedura, per mezzo di un delegato.
[6]Le spese per l'arbitro saranno regolate e ripartite ex aequa et bono dall'arbitro stesso.
[7]Le Alte Parti contraenti si impegnano a prestare all'arbitro tutto l'appoggio necessario per l'esercizio delle sue funzioni.
[8]Le decisioni dell'arbitro saranno obbligatorie e non sara' ammesso appello contro di esse.
Testo vigente dal 21 maggio 1928
