DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni del capitale azionario di una societa' il cui patrimonio e' costituito essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 4 e che rappresentano una partecipazione di almeno il 25 per cento in una societa' residente di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. 6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 12 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-30;288~art13 · fonte su Normattiva