E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della musica, della radio o della televisione, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', sono attribuiti non all'artista o allo sport ivo medesimi bensi' ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui :vengono svolte le prestazioni dell'artista o detto sportivo, nonostante Ie disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi, nonche' gli stipendi, i salari e gli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo o uno sportivo residenti di uno Stato ritrae dalle prestazioni personali esercitate nell'altro Stato, in tale qualita', sono imponibili soltanto nel primo Stato quando tali prestazioni esercitate nell'altro Stato sono finanziate con fondi pubblici del primo Stato, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti locali. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', in uno Stato sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensi' ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili soltanto nell'altro Stato quando tale persona e' finanziata con fondi pubblici di questo altro Stato, o di una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006
