Art. 25 (Convenzione) — Procedura amichevole
1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il caso dovra' essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura adottata. 2. L'autorita' competente, se il reclamo del contribuente le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla presente Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere le difficolta' o i dubbi inerenti all'applicazione della presente Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di rendere applicabili le disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
