1. Se un residente di uno degli Stati contraenti ritrae utili dall'esercizio di navi e la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione e' situata in detto Stato, i predetti utili sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i predetti utili sono imponibili nell'altro Stato contraente qualora costituiscano utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra localita' situate in detto altro Stato. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alla quota parte degli utili derivanti dall'esercizio di navi da parte di residenti di uno degli Stati contraenti mediante la partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio di trasporto in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. 4. Ai fini del presente articolo, gli utili derivanti dal trasporto per mare di passeggeri, animali, posta e merci imbarcati in uno degli Stati contraenti e trasportati verso un'altra localita' di detto Stato, sono considerati utili derivanti dall'esercizio di navi svolto esclusivamente tra localita' situate in detto Stato. 5. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 6. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'operativita' dell'Accordo tra i Governi degli Stati contraenti diretto ad evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio del trasporto aereo internazionale firmato a Canberra il 13 aprile 1972.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;292~convenzione-art8 · fonte su Normattiva