caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorita' competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato deve - su richiesta dell'Autorita' competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle seguenti sanzioni

  • a)avvertimento;
  • b)diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti c) o d);
  • c)sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione;
  • d)una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del vettore, in caso di trasporto di viaggiatori.

Testo vigente dal 31 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art26 · fonte su Normattiva