Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982, con protocollo d'accordo e scambio di note in pari data
Art. 5 (Convenzione) — Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
- a)una sede di direzione;
- b)una succursale;
- c)un ufficio;
- d)un'officina;
- e)un magazzino di vendita;
- f)un laboratorio;
- g)una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- h)un cantiere di costruzione o una catena temporanea di montaggio o le attivita' di sorveglianza ivi esercitate, qualora tale cantiere, catena temporanea o attivita' abbiano una durata superiore a sei mesi oppure qualora tale catena temporanea od attivita', facenti seguito alla vendita di macchinari o di attrezzature, abbiano una durata inferiore a sei mesi e le spese sostenute per tale catena temporanea od attivita' superino il 10 per cento del prezzo di vendita dei macchinari o delle attrezzature;
- i)una sede fissa di affari utilizzata ai fini di acquistare merci. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
- a)si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c)le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d)una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e)una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa ha una stabile organizzazione in questo Stato per le attivita' che detta persona esercita per l'impresa stessa, a meno che tali attivita' non si limitino a quelle illustrate al paragrafo 3. In particolare, si considera che eserciti i poteri di cui al periodo precedente l'agente che dispone abitualmente nel primo Stato contraente di un deposito di prodotti e merci appartenenti all'impresa e per mezzo del quale esegue regolarmente gli ordinativi ricevuti per conto dell'impresa. 5. Si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente dal momento in cui, tramite un rappresentante che non rientri nella categoria di persone di cui al paragrafo 6, essa riscuote premi nel territorio di detto Stato o assicura rischi situati in detto territorio. 6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di tale intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, esso non si considera un agente indipendente ai sensi del presente articolo. 7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
